1
001192
https://pratiche.comune.pinotorinese.to.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.pinotorinese.to.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.pinotorinese.to.it
it

Provvedimenti urgenti per la tutela degli animali d’affezione nel periodo estivo

Ordinanza Sindacale n. 1 del 20 luglio 2026.

Data:

20 Luglio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

A tutela del benessere degli animali durante il periodo di caldo straordinario, la Sindaca di Pino Torinese ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente con effetto immediato e valida fino al 15 settembre 2026, e comunque fino al permanere delle attuali condizioni climatiche.

Il provvedimento si rende necessario a seguito delle allerte meteo emesse da ARPA Piemonte, che segnalano temperature massime, reali e percepite, comprese tra i 37 e i 38 gradi, con condizioni che possono rappresentare un grave rischio per la salute degli animali d'affezione, causando disidratazione, colpi di calore e altre gravi conseguenze.

L'ordinanza stabilisce che, nella fascia oraria dalle 10:00 alle 18:00, è vietato lasciare cani, gatti o altri animali d'affezione in aree esterne esposte al sole, come balconi, terrazzi, cortili o verande, prive di adeguati ripari.

Nello stesso intervallo di tempo, i proprietari e i detentori degli animali sono tenuti a mantenerli in ambienti preferibilmente interni, freschi e ventilati oppure, se all'esterno, in spazi dotati di vegetazione e di sufficienti zone d'ombra.

Resta inoltre l'obbligo di garantire agli animali, in ogni momento della giornata:

  • acqua fresca e potabile sempre disponibile;
  • cibo in contenitori puliti e collocati in zone ombreggiate;
  • ripari adeguati e protetti dall'esposizione diretta al sole.

E' inoltre vietato lasciare animali incustoditi all'interno di autoveicoli in sosta, anche per pochi minuti, quando le temperature elevate possono mettere seriamente a rischio la loro vita.

Il provvedimento si inserisce nell'impegno dell'Amministrazione Comunale per la tutela del benessere animale, svolto anche in collaborazione con l'associazione LIDA - Sezione di Chieri.

Le violazioni dell'ordinanza, salvo che costituiscano reato, sono punite con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Ultimo aggiornamento: 21/07/2026, 09:10

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri