Lo scrutatore è la persona che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali.
In ogni Comune è presente un Albo unico contenente i nomi delle persone idonee a ricoprire il ruolo di scrutatore di seggio che hanno fatto domanda d’iscrizione, che risultano in possesso dei requisiti previsti e che vengono scelti dalla Commissione Elettorale Comunale.
L’albo viene aggiornato annualmente.
In occasione delle Elezioni e dei Referendum, la Commissione nomina gli scrutatori da assegnare ai seggi elettorali e ne dà comunicazione scritta presso il domicilio alla persona interessata.
Ai sensi dell’art. 3 L. 8 marzo 1989 n. 95 comma 6 e s.m.i., presso l’ufficio del Segretario Comunale avviene il deposito dell’albo delle persone idonee a ricoprire l’ufficio di scrutatore di seggio elettorale previsto dall’art. 1 della succitata legge.
Dell’avvenuto deposito ne viene dato avviso tramite manifesto. Qualsiasi elettore ha facoltà di opporsi ad indebite iscrizioni o mancata iscrizione all’albo di cui sopra con ricorso da presentarsi alla IV Sottocommissione Elettorale Circondariale entro 10 giorni dalla scadenza dei termine di deposito di 15 giorni dell’albo anzi citato presso la segreteria del Comune.
Si ricorda, infine, che per la validità del ricorso come previsto dall’art. 3 L. 8 marzo 1989 n. 95 comma 7, il ricorrente deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i 5 giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso stesso, a mezzo di messo comunale, alla parte interessata, la quale può, entro 5 giorni dall’avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa IV Sottocommissione Elettorale Circondariale.