Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove modalità per le dichiarazioni anagrafiche previste dall’ Art. 5 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 , convertito in L. 4 aprile 2012 n. 35 .
I cittadini, pertanto, in caso di:
- richiesta di residenza con provenienza da altro comune;
- richiesta di residenza con provenienza dall’estero;
- richiesta di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune (cambio di indirizzo);
dovranno presentare un’istanza mediante la compilazione dell’apposita modulistica ministeriale.
Inoltre, ai sensi dell’ Art. 5 D.L. 28 marzo 2014 n. 47 , in sede di dichiarazione anagrafica l’interessato deve fornire informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile (proprietà, locazione o altro).
Aggiornamento della residenza su patenti e libretti di circolazione
L’aggiornamento della residenza su patenti e libretti di circolazione degli interessati è obbligatorio.
Tale procedura è curata dall’Ufficio Anagrafe che provvede ad inviare telematicamente le variazioni all’Ufficio Centrale della Motorizzazione.
Pertanto, è importante in sede di presentazione dell’istanza di trasferimento di residenza indicare per tutti i componenti:
- estremi della patente di guida (da allegare anche in fotocopia);
- numero di targa dei veicoli posseduti;
compilando gli appositi campi del modello ministeriale.
L’Ufficio Anagrafe rilascerà agli interessati una ricevuta che dovrà essere conservata fino al momento in cui riceveranno dall’Ufficio Centrale della Motorizzazione gli appositi tagliandi adesivi di aggiornamento.
Nel caso in cui l’istanza non sia stata presentata direttamente allo sportello, l’Ufficio Anagrafe invierà tale ricevuta tramite posta al cittadino.
I tagliandi di aggiornamento verranno inviati direttamente al cittadino presso il nuovo indirizzo di residenza.