A chi è rivolto
Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:
- di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
- non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
- maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
- cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.
Descrizione
Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, “pubblicizzando” l’intenzione degli sposi con la pubblicazione all’albo pretorio online. In questo modo chi ne ha interesse ed è a conoscenza di fatti che possano impedire il matrimonio può opporsi alla celebrazione.
Le “pubblicazioni di matrimonio” sono necessarie sia per celebrare le nozze con rito civile che quelle con rito religioso.
Non devono essere effettuate le pubblicazioni di matrimonio solo nel caso in cui i futuri sposi siano stranieri e non residenti in Italia.
Le pubblicazioni di matrimonio restano pubblicate all’albo pretorio online del Comune di residenza 8 giorni consecutivi.
Si può contrarre matrimonio il quarto giorno dalla data di eseguite pubblicazioni fino a 180 gg. dalla stessa data.
L’ufficio di stato civile provvederà a recuperare tutti documenti necessari, eccetto i seguenti:
- in caso di matrimonio religioso, la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto (tranne che per i seguenti culti: Chiesa valdese, Comunità israelitica, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, Assemblea di Dio in Italia, U.C.E.B.I., C.E.L.I.);
- in caso di sposo e/o sposa stranieri residenti in Italia, la dichiarazione del Consolato o Ambasciata del Paese di origine che nulla osta al matrimonio e contenente specificati in modo chiaro: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, stato civile, residenza, cittadinanza;
- in caso di parentela o affinità tra i futuri sposi, il decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio;
- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione in caso di gravi e comprovati motivi;
- in caso di sposo e/o sposa minori, il decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d’età.
Questi documenti devono essere presentati dagli sposi in sede di richiesta di pubblicazione.
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione.
Copertura Geografica
Comune di PINO TORINESE
Come fare
Puoi effettuare la richiesta direttamente online. Sarà successivamente possibile seguire lo stato d'avanzamento della richiesta nella propria area personale.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
- SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE)
- Documento d'identità del secondo nubendo/a
Cosa si ottiene
Al termine della verifica dei requisiti, si otterrà un appuntamento per sottoscrivere il verbale di pubblicazione presso l'Ufficio Servizi Demografici.
Tempi e scadenze
Le pubblicazioni restano affisse per otto giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio online dei Comuni di residenza degli sposi. Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni).
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nulla osta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione.
Quanto costa
La richiesta è gratuita.
Accedi al servizio
L'ufficio provvederà ad informare sull'avanzamento della situazioneCondizioni di servizio
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Pagina aggiornata il 11/09/2024