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Imposta Municipale Propria IMU

  • Servizio attivo

Imposta Municipale Propria IMU


A chi è rivolto

Il servizio, è rivolto a tutti i cittadini del comune

Descrizione

La L. 27 dicembre 2019 n. 160 all’art. 1 comma 738 ha stabilito che:

A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) e’ disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

L’IMU ha natura patrimoniale.

Copertura Geografica

Comune di PINO TORINESE

Come fare

Per usufruire del servizio, consultare lo Sportello Unico Digitale

Cosa serve

Per attivare il servizio bisogna prima compilare il modulo on line oppure stampare e compilare il modulo cartaceo che trovi nello Sportello Unico Digitale

  • Lista reperibile nello Sportello Unico Digitale

Cosa si ottiene

Rilascio di provvedimento dove previsto o silenzio assenso

Tempi e scadenze

Accedi al servizio per consultare la relativa tempistica

Accedi al servizio

L'ufficio provvederà ad informare sull'avanzamento della situazione

Ulteriori informazioni

Per sottoscrivere contratti a canone concordato e usufruire delle agevolazioni è necessario:

  • utilizzare il modello di contratto previsto dall’accordo;
  • applicare i valori del canone sulla base dell’accordo e della relativa tabella valori;
  • richiedere la sottoscrizione dell’attestazione di congruità ad almeno una associazione di categoria (inquilini o proprietari) che abbia sottoscritto l’accordo;
  • presentare al Comune copia del contratto completo dell’attestazione di congruità

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31/12 dell’anno per il quale si intende fruire della riduzione e produce effetto anche per le annualità successive a condizione che non si verifichino modificazione dei dati e degli elementi dichiarati.

La dichiarazione resa dal contribuente sarà sottoposta al Servizio tecnico comunale per il sopralluogo di verifica.

Riferimento normativo

ART. 1 L. 160/2019 COMMA 747

747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

… (omissis) b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;”

Riferimento regolamentare

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

(approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 22/05/2020 e s.m. e i.)

Art. 8 RIDUZIONE D’IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI

  1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
  2. L’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
  3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
    1. fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all’art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
    2. fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all’art. 3, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l’esecuzione dei lavori stessi;
    3. fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
    4. fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
  4. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
    1. fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio;
    2. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
    3. strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
    4. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
    5. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all’uso per il quale erano destinati.
  5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
  6. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
    1. Attraverso perizia richiesta all’Ufficio tecnico comunale, con costi a carico del proprietario;
    2. Attraverso dichiarazione sostitutiva del contribuente ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, presentata al protocollo dell’Ente, contenente dichiarazione di inagibilità o inabitabilità con analitica descrizione circa lo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell’immobile che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità;
  7. La dichiarazione in ordine allo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno per il quale si intende fruire della riduzione e produce effetto anche per le annualità successive a condizione che non si verifichino modificazione dei dati e degli elementi dichiarati. In tali casi è fatto obbligo al contribuente di presentare idonea comunicazione circa la cessazione dello stato di inagibilità o inabitabilità nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.

  1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

..(omissis) c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Condizioni per poter usufruire del beneficio

Il contratto di comodato deve essere registrato.

Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia.

Il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (con relative pertinenze), ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Servizio Risorse Tributarie e Affari Legali

Piazza Municipio, 8 10025 Pino Torinese (TO)

011.811.72.79

tributi@comune.pinotorinese.to.it

giancarla.aimasso@comune.pinotorinese.to.it

Fax: 011.811.73.69

Gestito da:

Servizio Risorse Tributarie e Affari Legali

Piazza Municipio, 8 10025 Pino Torinese (TO)

Documenti Pubblici

Regolamenti

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

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Pagina aggiornata il 25/05/2026

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