1. Al contribuente che versa in obiettive temporanee condizioni di difficoltà economica, può essere concessa, su richiesta del contribuente medesimo, la possibilità di estinguere il debito derivante da provvedimento di accertamento, e comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, in rate mensili, in numero non superiore a 24, ciascuna di importo non inferiore a 50 euro.
2. L’ammontare di ciascuna rata è discrezionalmente stabilito dal funzionario responsabile del tributo, nei limiti di cui al comma precedente, in considerazione del debito totale, anche relativo a più annualità, a carico del contribuente.
3. Qualora l’importo totale di cui si chiede la rateazione sia superiore ad euro 10.000,00 il funzionario che concede la rateazione può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi semplici, nella misura di cui al tasso legale, da corrispondere unitamente all’ultima rata.
4. L’omesso pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio della rateazione. L’Ufficio procedente procede all’iscrizione a ruolo coattivo dell’intera somma residua maggiorata degli interessi già maturati.