1. In caso di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, dalla data di inizio lavori e fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
2. Per la determinazione del valore si deve computare la superficie teorica necessaria per la realizzazione, in base agli indici in vigore, della volumetria oggetto del titolo edilizio (es. volume come risultante da permesso di costruire / 0.30 x valore area al metro quadrato).
3. Ai fini della determinazione del valore dell’area al metro quadrato, si deve assumere il valore di cui all’art. 5 riferito alla zona omogenea in cui è ubicato l’immobile o in mancanza alla zona omogenea (RI-RE) più vicina, ridotto alla metà.
4. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il fabbricato in ristrutturazione sia censito in categoria F/4.